La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 90/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015 nella parte in cui imponeva la restituzione integrale dell’anticipazione NASpI nel caso in cui il beneficiario, dopo aver avviato un’attività autonoma o d’impresa, non potesse proseguirla per cause di forza maggiore a lui non imputabili e si rioccupasse con un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di spettanza della NASpI.
La Consulta ha sottolineato che l’obbligo di restituzione integrale risultava eccessivamente gravoso e non teneva conto delle difficoltà oggettive che potevano impedire la prosecuzione dell’attività. Di conseguenza, la restituzione deve ora essere limitata al periodo di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal beneficiario.
In seguito alla sentenza, l’INPS ha emanato la Circolare n. 36/2025, che chiarisce le modalità operative per l’applicazione della pronuncia e specifica che l’Istituto verificherà, prima di emettere provvedimenti di indebito, l’esistenza di cause imprevedibili e non imputabili al beneficiario che abbiano reso impossibile la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Le nuove modalità di verifica e restituzione parziale della NASpI
Secondo le Istruzioni INPS, qualora un beneficiario della NASpI in forma anticipata instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di spettanza della prestazione, l’Istituto procederà alla verifica della sua situazione. Attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), l’INPS rileverà la rioccupazione e avvierà un procedimento istruttorio notificando all’interessato la richiesta di documentazione entro 30 giorni per dimostrare le cause di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività.
Se dalle verifiche emergerà che l’interruzione dell’attività è dovuta a cause non imputabili al lavoratore, l’obbligo di restituzione sarà limitato alla durata effettiva del nuovo rapporto di lavoro subordinato. In pratica, il beneficiario dovrà restituire solo una quota proporzionale all’importo NASpI anticipato, calcolata in base ai giorni lavorati nel nuovo impiego.
Questa nuova interpretazione introduce un criterio più equo rispetto alla precedente normativa, che prevedeva la restituzione integrale indipendentemente dalle motivazioni della cessazione dell’attività. L’INPS ha quindi adeguato la propria prassi alle indicazioni della Corte Costituzionale, riconoscendo che l’impossibilità di proseguire l’attività imprenditoriale per cause di forza maggiore non può penalizzare il lavoratore in modo sproporzionato.