Prescrizione contributiva: rapporto fra processo tributario e previdenziale

Il Tribunale di Bologna ha emesso una Sentenza (la numero n. 482/2025, Giudice Dr.ssa Zompì) relativa a una controversia tra ALFA, l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. La questione riguardava un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di ALFA, che ALFA contestava.  

Antefatto

ALFA è titolare e socia di una società commerciale. L'intimazione di pagamento in questione fa seguito a una serie di eventi processuali precedenti. Nel 2015, ALFA aveva ricevuto un avviso di addebito da parte dell'INPS, il quale era basato su un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2008. ALFA aveva impugnato sia l'avviso di addebito che l'avviso di accertamento. Il processo del lavoro era stato sospeso in attesa della definizione del procedimento tributario. Successivamente, ALFA aveva attivato una procedura di definizione agevolata delle liti giudiziarie pendenti, e la Corte di Cassazione aveva dichiarato l'estinzione del processo tributario. Nel 2022, ALFA aveva riassunto il processo dinnanzi al Tribunale di Bologna, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito, ma il tribunale aveva dichiarato l'estinzione del processo per riassunzione tardiva. La Corte d'Appello aveva confermato questa decisione, lasciando aperta la possibilità per ALFA di avviare un nuovo processo in accertamento negativo del maggiore obbligo previdenziale.  

Oggetto del Contenzioso

ALFA decideva di non procedere con un nuovo contenzioso, rimanendo in attesa dell'eventuale attivazione di procedure di riscossione. La Riscossione provvedeva a notificare una cartella di pagamento e, a questo, ALFA avviava un nuovo giudizio in opposizione sostenendo che il credito vantato dall'INPS era comunque prescritto. ALFA specificava che la prescrizione quinquennale del credito contributivo si era compiuta.  

Posizioni delle Parti

L'INPS contestava l'eccezione di prescrizione, affermando che il credito contributivo era stato interrotto dall'avviso di accertamento notificato ad ALFA nel 2013 e che la prescrizione era stata sospesa fino alla definizione del giudizio tributario, avvenuta nel 2022. L'Agenzia delle Entrate Riscossione difendeva la legittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che era stata emessa a seguito della revoca della sospensione dell'avviso di addebito da parte dell'INPS.  

Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto il ricorso di ALFA. Il Giudice ha stabilito che l'intimazione di pagamento si fondava su un avviso di addebito relativo a contributi per l'anno 2008, calcolati su un maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate nel 2013. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da ALFA, applicando il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge: una volta che il processo previdenziale si è estinto per inattività delle parti, la prescrizione torna a decorrere dalla notificazione de primo atto interruttivo, quindi - nel caso di specie - dal 2013, in quanto la prescrizione resta sospesa durante ogni processo, ma se quest'ultimo si estingue per inattività delle parti tale parentesi sospensiva viene meno e pertanto il termine di prescrizione torna a decorrere dal primo atto stragiudiziale anteriore al giudizio.

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