Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali per le imprese: il quadro normativo definitivo

1 Marzo 2025

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 18/2025, l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge n. 213/2023, è ora pienamente operativo. Il termine ultimo per adeguarsi è fissato al 31 marzo 2025, come previsto dalla legge 15/2025 di conversione del Decreto Milleproroghe.

Chi è obbligato a stipulare la polizza?

L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro Imprese ex art. 2188 C.c., comprese quelle presenti nelle sezioni speciali, nonostante una lettura restrittiva della norma possa far ritenere escluse alcune categorie, come i piccoli imprenditori. Tuttavia, l’intento del legislatore è di garantire una maggiore protezione anche alle realtà più vulnerabili, portando a un’interpretazione estensiva della norma.

Quali eventi devono essere coperti?

Le imprese devono assicurarsi contro i seguenti eventi:

  • Frane
  • Terremoti
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni

Sono invece esclusi dalla copertura obbligatoria eventi come grandinate, flash flood e maremoti. L’art. 3 del D.M. stabilisce inoltre che eventi catastrofali consecutivi verificatisi entro 72 ore dalla prima manifestazione siano considerati un unico sinistro, con un solo massimale e una sola franchigia.

Beni soggetti all’assicurazione

L’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali ex art. 2424 C.c., inclusi edifici, impianti e macchinari, anche se non di proprietà dell’impresa ma utilizzati per l’attività. Sono esclusi i veicoli e le merci. Inoltre, non possono essere assicurati gli immobili gravati da abusi edilizi, come stabilito dall’art. 1, comma 2 del D.M..

Danni indennizzabili e scoperti

L’indennizzo copre solo i danni diretti subiti dai beni assicurati a seguito di un evento catastrofale, mentre sono esclusi i danni indiretti, come le perdite di guadagno dovute all’interruzione dell’attività. Tuttavia, le imprese possono optare per coperture aggiuntive per il rischio di business interruption.

Il D.M. prevede un tetto massimo del 15% per franchigie e scoperti (art. 1, comma 105), ma consente deroghe per le grandi imprese o per quelle con somme assicurate superiori a 30 milioni di euro, che possono negoziare condizioni più flessibili.

Esclusioni e ruolo delle compagnie assicurative

L’art. 1, comma 3 del D.M. introduce specifiche esclusioni, tra cui i danni derivanti da comportamenti umani attivi o quelli a terzi provocati dai beni assicurati. Tuttavia, resta da chiarire se le compagnie possano introdurre ulteriori limitazioni, soprattutto alla luce della Legge n. 193/2024 sulla Concorrenza, che ha istituito un comparatore online gestito dall’IVASS per monitorare le offerte assicurative.

Questa innovazione potrebbe portare a una maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali, ma anche lasciare margine alle compagnie per differenziare le coperture offerte, rendendo necessario un attento esame delle polizze da parte degli imprenditori.

Per Chiarimenti e informazioni

Contattaci compilando il form.

Contatti


Studio Scrivano
Strada Maggiore, 70 – Bologna
P. IVA: 03200351207