Locazione di immobili e contribuzione previdenziale: una Sentenza del Tribunale di Bologna che fa chiarezza

2 Aprile 2025

Una recente Sentenza del Tribunale di Bologna - sez. Lavoro ha affrontato un tema di grande attualità e interesse pratico: l’obbligo (o meno) di iscrizione alla Gestione Commercianti in caso di locazione di immobili gestita tramite intermediari. La decisione ha escluso l’obbligo contributivo per un soggetto che, pur titolare di un ampio patrimonio immobiliare, non svolgeva direttamente alcuna attività commerciale.

Il contesto

Il caso riguarda un soggetto pensionato, proprietario di diversi immobili in zona a vocazione turistica, che aveva affidato la gestione delle locazioni a un’agenzia immobiliare. L’intermediario si occupava di ogni aspetto operativo: individuazione degli inquilini, stipula dei contratti, fissazione dei canoni e gestione dei rapporti con i conduttori. Il proprietario non partecipava in alcun modo all’attività né aveva contatti diretti con gli affittuari.

Nonostante ciò, l’amministrazione previdenziale aveva disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, richiedendo il versamento dei contributi, in virtù del numero di unità locate e della presenza di partita IVA.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso del contribuente, affermando l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione previdenziale in questione. La normativa di riferimento prevede infatti requisiti ben precisi per configurare un’attività commerciale in senso previdenziale:

  • esercizio personale, abituale e prevalente dell’attività;
  • assunzione del rischio imprenditoriale;
  • partecipazione diretta alla gestione;
  • eventuale possesso di autorizzazioni o iscrizioni ad albi o registri specifici.

Nel caso esaminato, il soggetto si limitava a percepire i proventi derivanti dalla locazione, senza alcun coinvolgimento operativo. L’elemento essenziale dell’attività personale era completamente assente, trattandosi di una gestione interamente delegata a terzi.

Il ruolo della locazione breve

Il Tribunale ha anche fatto riferimento alla normativa sulla locazione breve (art. 4 del D.L. n. 50/2017), che prevede una presunzione di attività d’impresa solo nel caso in cui si locano più di quattro appartamenti. Tuttavia, tale presunzione non è assoluta: può essere superata quando il soggetto dimostra di non svolgere attività organizzata in forma imprenditoriale, come è avvenuto nel caso di specie.

La semplice numerosità degli immobili o l’apertura della partita IVA non costituiscono, da sole, elementi sufficienti a giustificare l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti.

Le implicazioni della Sentenza

La decisione offre un chiarimento rilevante per tutti quei contribuenti che gestiscono patrimoni immobiliari in forma passiva, tramite professionisti o agenzie, senza svolgere attività personale. In tali situazioni, non può essere automaticamente presunta l’esistenza di un’attività d’impresa ai fini previdenziali.

Inoltre, si conferma il principio secondo cui l’onere contributivo deve basarsi su un’attività effettiva e qualificabile come commerciale, non su presunzioni generiche o elementi formali.

Conclusioni

Questa pronuncia contribuisce a delimitare correttamente l’ambito applicativo della contribuzione previdenziale per attività commerciali. La gestione di immobili, quando svolta in modo passivo e tramite intermediari, non costituisce di per sé attività imprenditoriale. Di conseguenza, non può comportare automaticamente obblighi di iscrizione e contribuzione.

È consigliabile, in presenza di richieste contributive dubbie, valutare attentamente la propria posizione e – se del caso – intraprendere le opportune azioni di tutela in sede amministrativa e giudiziale.

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