Con la pubblicazione della Nota n. 579/25 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la disciplina delle dimissioni per fatto concludente trova una regolamentazione più chiara. La procedura, prevista dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), si applica ai casi in cui un lavoratore abbandona il posto di lavoro senza formalizzare le dimissioni né inviare la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro. Vediamo i principali aspetti di questa normativa e le implicazioni per datori di lavoro e dipendenti.
Il ruolo del Datore di lavoro: monitoraggio e comunicazione
Il primo passo per il datore di lavoro è conteggiare i giorni di assenza del dipendente, partendo dal primo giorno in cui non si presenta al lavoro senza giustificazione. La normativa stabilisce che, trascorsi 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata, l’azienda può procedere con la risoluzione del rapporto per fatto concludente. Sebbene il Ministero non abbia specificato se si debbano considerare giorni lavorativi o di calendario, si ritiene prudente considerare solo quelli lavorativi, salvo diverse indicazioni nei contratti collettivi applicabili.
Al superamento del quindicesimo giorno, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’INL territorialmente competente utilizzando il modulo allegato alla nota 579/2025. Solo dopo questo passaggio l’azienda può formalizzare la risoluzione contrattuale, trasmettendo il modello Unilav con la causale “dimissioni”. La data di risoluzione indicata nel modello deve corrispondere al sedicesimo giorno di assenza.
Conseguenze per il Lavoratore e aspetti retributivi
Una volta comunicata la risoluzione, il lavoratore ha 30 giorni di tempo per giustificare la sua assenza dinanzi all’INL. Se l’Ispettorato ritiene il silenzio del dipendente giustificabile, la risoluzione viene annullata e il rapporto può essere ricostituito. In caso contrario, la cessazione resta valida e definitiva.
Dal punto di vista economico, il datore di lavoro deve trattenere le giornate di assenza dalla busta paga e liquidare le spettanze finali. Inoltre, è legittimato a trattenere l’importo relativo al mancato preavviso previsto dal contratto collettivo, ma non deve versare il contributo per il licenziamento, trattandosi di dimissioni volontarie. Infine, nel flusso Uniemens da trasmettere all’INPS, deve essere utilizzato il nuovo codice “1Y”, che identifica la risoluzione ex articolo 26, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 151/2015.
Questa procedura semplifica la gestione delle dimissioni tacite e offre alle aziende uno strumento chiaro per chiudere il rapporto di lavoro in assenza di comunicazioni formali da parte del dipendente. Tuttavia, la sua corretta applicazione richiede attenzione e il rispetto delle tempistiche previste per evitare contestazioni.