La natura giuridica dell’atto di contestazione disciplinare

7 Febbraio 2025

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 276 del 7 gennaio 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore per assenza ingiustificata dal lavoro per sei giorni consecutivi. La vicenda trae origine dalla contestazione disciplinare mossa da una società operante nel settore ospedaliero nei confronti di un proprio dipendente, addetto al guardaroba, che non si era presentato al lavoro dall'11 al 16 maggio 2020 senza preavviso o giustificazione valida.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo che l'azienda avesse violato il principio del ne bis in idem, avendo già contestato le prime assenze in una lettera del 15 maggio 2020 senza adottare alcuna sanzione. Tuttavia, la successiva lettera di contestazione del 18 maggio 2020, recapitata prima della ricezione della precedente, ha avuto efficacia giuridica anticipata, rendendo irrilevante la tesi difensiva dell'imputato.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha respinto il ricorso, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia disciplinare e di licenziamento. In particolare:

  • Effetti della contestazione disciplinare: La contestazione di un illecito disciplinare è un atto unilaterale recettizio, il cui effetto si produce nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario. Poiché la seconda contestazione è stata ricevuta prima della prima, ha prevalso quella con efficacia anticipata.
  • Onere della prova e proporzionalità della sanzione: Spetta al datore di lavoro provare l'assenza ingiustificata del dipendente, mentre è onere del lavoratore dimostrare l'esistenza di cause giustificative. Nel caso di specie, il dipendente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare la legittimità dell'assenza, risultando dunque proporzionata la sanzione del licenziamento.
  • Condotta del lavoratore: La decisione ha tenuto conto del comportamento pregresso del lavoratore, caratterizzato da episodi di insubordinazione e assenze ingiustificate già sanzionate in precedenza. Questo ha inciso sulla valutazione della fiducia che il datore di lavoro poteva riporre nel dipendente.

Conclusioni e impatti sulla giurisprudenza

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro ha la facoltà di adottare misure disciplinari anche sulla base della recidiva del dipendente, purché nel rispetto delle regole procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile. Inoltre, viene confermato il principio secondo cui l'assenza ingiustificata per un periodo prolungato costituisce un grave inadempimento contrattuale che può legittimare il recesso.

La decisione rappresenta un monito per i lavoratori sull'importanza del rispetto delle procedure aziendali e, al contempo, un chiarimento per i datori di lavoro sui criteri di contestazione e graduazione delle sanzioni disciplinari.

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