Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025, hanno chiarito un’importante questione in tema di giurisdizione relativa alla prescrizione dei crediti tributari. Nello specifico hanno stabilito che, quando un Contribuente eccepisce l’intervenuta prescrizione del debito tributario dopo la notificazione di una Cartella di pagamento, la Giurisdizione è del Giudice tributario e non del Giudice ordinario.
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, fino ad ora, aveva generato incertezze. In particolare, con la Sentenza n. 7822/2020, le stesse Sezioni Unite avevano affermato che, se la prescrizione veniva eccepita successivamente alla cartella di pagamento, la questione sarebbe dovuta essere trattata dal giudice ordinario, poiché non più legata alla fase di accertamento del tributo ma alla persistenza del credito stesso. Tuttavia, questa impostazione aveva creato confusione, specialmente nei casi in cui la prescrizione veniva sollevata nell’ambito di procedure esecutive come il pignoramento presso terzi e quindi in caso di successiva opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Uno dei principali dubbi riguardava il soggetto competente a decidere quando la prescrizione si verificava dopo la notifica della cartella di pagamento. Ad esempio: un contribuente che riceve un pignoramento immobiliare per un credito tributario già prescritto, quale strada deve percorrere per far valere le proprie ragioni?
La Sentenza del 2020 sembrava indirizzare il contribuente verso il Giudice ordinario, trattando la prescrizione come una questione di persistenza della pretesa creditoria piuttosto che di legittimità dell’atto tributario. Questo orientamento, tuttavia, aveva portato a un’incertezza applicativa, con il rischio di continui conflitti di giurisdizione.
L’Ordinanza della Cassazione n. 2098/2024 e i suoi effetti
Con la recente Ordinanza, le Sezioni Unite hanno riconsiderato la questione e affermato che la Giurisdizione è radicata sempre davanti al Giudice tributario, anche quando la prescrizione viene eccepita dopo la cartella di pagamento e quindi in sede esecutiva. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che il pignoramento presso terzi e altri atti successivi non costituiscono una fase propriamente esecutiva in senso processuale, ma rappresentano il proseguimento della pretesa tributaria.
L’assunto - che potrebbe in ogni caso prestare il fianco ad approfondimenti in dottrina - è comunque per evitare incertezze e garantire una maggiore coerenza interpretativa. In sostanza, le Sezioni Unite hanno rafforzato il principio secondo cui tutte le questioni relative alla validità della pretesa tributaria – compresa la prescrizione successiva alla cartella – rientrano nella giurisdizione della Commissione tributaria, ora Corte di Giustizia tributaria.
La decisione avrà un impatto significativo, sia per gli operatori che per i Contribuenti, assicurando maggiore certezza nei casi di contenzioso e riducendo il rischio di rimpalli tra diverse Autorità giudiziarie.